Posizione corrente: Home » I casi della Prassi » Parte III - DIRITTO INTERNAZIONALE CONVENZIONALE » Cap. I - Accordi » I - Relazioni fra accordi » g - Clausola della nazione più favorita » 273/3 - R.D.L. 11 luglio 1923 n. 1545. Modificazioni al Regio Decreto-Legge 9 giugno 1921 n. 806
273/3 - R.D.L. 11 luglio 1923 n. 1545. Modificazioni al Regio Decreto-Legge 9 giugno 1921 n. 806
Art. 1. Nella tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto 9 giugno 1921, n. 806, sono introdotte le modificazioni risultanti dagli allegati A, B, C, firmati d'ordine Nostro dal Ministro proponente. A partire della stessa data e fino al termine dei trattati in vigore le merci indicate nell'allegato D, al presente decreto, pure firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente, originarie e provenienti da paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita, saranno sottoposte ai dazi ridotti per esse rispettivamente stabiliti dallo stesso allegato.
INDICI
- Leggi e altri atti normativi
- R.D.L. 11 luglio 1923 n. 1545. Modificazioni al R.D.L. 9 giugno 1921 n. 806, riguardante la tariffa dei dazi doganali e il trattamento doganale di alcune merci originarie e provenienti da paesi ammessi a godere della clausola della nazione più favorita
» art. 1 - R.D.L. 9 giugno 1921 n. 806, che approva la nuova tariffa generale dei dazi doganali