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460/3 - Lo statuto dell'Albania
Dopo la prima guerra balcanica, il Trattato di Londra del 17-30 maggio 1913 affidava alle sei Potenze (cosiddetto Concerto europeo) il compito di decidere tutte le questioni relative all'Albania, compresa la delimitazione delle sue frontiere [1] . Il 29 luglio 1913, gli Ambasciatori di Austria-Ungheria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Russia, adottavano a Londra lo Statuto organico dell'Albania, costituita in Principato con la garanzia delle sei Potenze, ed affidavano ad una commissione internazionale il controllo dell'amministrazione del nuovo Stato [2] . Con il Protocollo di Firenze del 17 dicembre 1913, la Conferenza degli Ambasciatori definiva poi i confini e l'organizzazione politico-amministrativa dell'Albania [3] . Il 10 aprile 1914, la Commissione internazionale, composta dai Delegati delle sei Potenze e da un Delegato albanese, approvava a Valona lo Statuto dell'Albania, in 216 articoli, e designava Capo dello Stato il Principe Guglielmo di Wied [4] . Questi, tuttavia, nel settembre 1914 era costretto ad abbandonare il Paese a causa della situazione interna, caratterizzata dalla presenza di sei fazioni in lotta per il potere. Dopo la prima guerra mondiale, l'Italia, che vantava «speciali interessi» in Albania, riconosciuti dal Patto di Londra del 26 aprile 1915 [5] e confermati dal Proclama di Argirocastro del 3 giugno 1917 [6] , affermava l'identità tra lo Stato albanese costituito nel 1913 e quello del dopoguerra e chiedeva agli Alleati il riconoscimento formale dei suoi «interessi speciali». Il 10 gennaio 1920, durante un incontro al Quai d'Orsay fra i Capi delegazione della Conferenza interalleata di Parigi, il Presidente del Consiglio, Nitti, in replica al Memorandum del 28 giugno 1919 del Primo Ministro britannico, Lloyd George, e del Presidente del Consiglio francese, Clemenceau, con cui si chiedeva all'Italia di rinunciare al protettorato albanese, presentava un memorandum sulla questione adriatica, il cui ultimo punto, relativo all'Albania, così recitava:
«The Italian Delegation does not doubt that this discussion will restrain itself to the boundaries of Southern Albania, having already been settled, that to the North and the East, the boundaries laid down in 1913 could bear no restrictions without rendering it impossible for the Albanian State to exist». (Conferenza interalleata di Parigi, 10 gennaio 1920, ASE, Conf., 30)
La posizione italiana sulla questione albanese veniva confermata in un promemoria che il Delegato italiano al Comitato di Redazione della Conferenza della pace, Pilotti, presentava nel febbraio 1921 all'Ambasciatore a Parigi, Bonin Longare, per confutare la tesi contenuta in una nota, concordata dai Delegati britannico, Hurst e, francese, Fromageot, in relazione alla firma del Trattato di Sèvres per la pace con la Turchia, avvenuta il 10 agosto 1920 [7] . Tale nota, riportata nel Promemoria di Pilotti, così recitava:
«L'Albanie actuelle n'est pas juridiquement l'Etat d'Albanie tel qu'il a été créé en 1913-1914. Cet Etat a disparu. Les termes du Traité de Londres de 1913 sont incompatibles avec l'existence de l'Albanie telle qu'elle avait été établie et telle que les frontières en avaient été fixées en 1913. Le Traité de frontières du 10 Août 1920, signé par les Principales Puissances alliées et certaines autres Puissances, prouve péremptoirement qu'aux yeux des Puissances signataires il n'y avait pas à ce moment de frontières albanaises existantes. L'article 4 dit que les frontières de l'Etat Serbe-Croate-Slovène avec l'Italie "et au Sud" doivent etre ultérieurement déterminées. Si la frontière albanaise de 1913 avait été reconnue comme existante, cela aurait dû être spécifié dans cet article». (Promemoria di Pilotti, s.l., s.d., all. a Bonin Longare a Sforza, Parigi, 19 febbraio 1921, s.h., ASE, CP, 12)
Infatti, a parere di Pilotti,
«1° - La non identità fra l'Albania attuale e lo Stato di Albania creato nel 1913 e la disparizione di quest'ultimo Stato, sono pure affermazioni che non hanno nessuna giustificazione di diritto o di fatto. Dal momento che uno Stato ha acquistato esistenza giuridica, la sua personalità, finché esso conserva i requisiti ritenuti in diritto internazionale necessari per l'esistenza stessa, rimane intatta, come è pacifico tra gli scrittori di diritto internazionale. La scomparsa dell'Albania si sarebbe potuta avere soltanto se essa fosse stata di fatto incorporata totalmente in uno più altri Stati, o se essa si fosse smembrata in più Stati indipendenti. Che ci siano state mutazioni di territorio e che soprattutto siano sopravvenute incertezze di frontiera, non significa che lo Stato sia andato distrutto. Del pari non ha importanza di sorta la cessazione del Governo del Principe di Wied. E se lo Stato Albanese non è scomparso, il dire che esso non è più quello creato nel 1913 è cosa vuota di senso, a meno che con ciò si intenda soltanto che esso esercita autorità sopra un territorio minore di quello allora riconosciutogli, e sia pure attraverso a continui rivolgimenti interni. Il Trattato di Londra del 1915 ha potuto considerare l'Albania come Stato a sovranità menomata e cioè soggetto a influenza di altro Stato, e riconoscere a quest'ultimo anche diritti di speciale occupazione. Ma ciò non implica annullamento della esistenza dell'Albania. 2° - Il trattato delle frontiere, firmato a Sèvres il 10 agosto 1920, se prova l'incertezza delle Potenze firmatarie riguardo ai confini meridionali dello Stato Serbo-Croato-Sloveno, non pregiudica sostanzialmente la situazione dell'Albania, né fornisce alcun argomento per credere che questa fosse considerata inesistente. Va notato prima di tutto che l'ammettere come un dato di fatto la circostanza che tra l'Albania e i sui vicini fossero insorte contestazioni sulle frontiere già fissate nel 1913 e il riservare una ulteriore determinazione delle medesime, dimostra proprio che si continua a concepire l'esistenza di un altro Stato al di là della linea incerta. Ma, ciò che val di più, l'articolo 4 del trattato suddetto ha una duplice ragione d'essere che non riguarda direttamente l'Albania. Si volle ricapitolare in un solo documento la frontiera risultante dai trattati di Pace o da decisioni della Conferenza per quanto relativamente a Stati di nuova creazione o ingranditi; e poiché da una parte lo Stato Serbo-Croato-Sloveno era un'entità nuova in cui si era trasformato l'antico Regno di Serbia, e dall'altra né i trattati di Pace, né qualsiasi altro atto della Conferenza si erano occupati dell'Albania era naturale che di questa non si facesse cenno, e che tutto il confine Serbo-Croato-Sloveno a mezzogiorno fosse considerato da determinarsi ulteriormente. Ciò tanto più in quanto non era stata mai decisa la questione dell'assorbimento del Montenegro nello Stato Serbo-Croato-Sloveno, ed il Montenegro aveva un tratto notevolissimo di frontiera in comune con l'Albania [8] ». (ibidem)
Nel maggio 1921, l'Albania si rivolgeva al Consiglio della Società delle Nazioni, alla quale era stata ammessa il 17 dicembre 1920 [9] , per interessarlo al regolamento dei suoi rapporti con gli Stati confinanti, Regno serbo-croato-sloveno e Grecia, che occupavano ancora territori compresi nelle frontiere del 1913 [10] . Il Delegato italiano, Imperiali, ribadiva al riguardo che le frontiere albanesi erano state definitivamente fissate nel 1913 e che i relativi accordi non erano mai stati abrogati. Il Consiglio della Società delle Nazioni delegava la soluzione della questione albanese alla Conferenza degli Ambasciatori, alla quale il 23 luglio 1921 la Delegazione britannica sottoponeva il seguente Memorandum sull'Albania:
«Comme la Conférence ne l'ignore pas, le Conseil de la Société des Nations a admis l'Albanie en Décembre dernier comme Membre de la Société, étant expressément entendu que cela ne préjugeait en rien la question des frontières. Dans l'opinion du Gouvernement Britannique, l'admission de l'Albanie dans la Société a réglé une fois pour toutes la question du statut international de ce pays et, comme il avait été avant la guerre un Etat indépendant, et vu qu'il a été admis dans la Société des Nations, sans imposer aucune restriction à son indépendance, on doit présumer que l'Albanie est entrée dans la Société des Nations comme Etat indépendant, et est reconnue comme tel par les Membres de la Société. En outre, et pour les mêmes raisons, après l'admission de l'Albanie dans la Société des Nations, il est impossible d'admettre des droit spéciaux quelconques ou des prétentions à des intérêts spéciaux dans ce territoire de la part d'une Puissance quelconque, alors qu'on n'a revendiqué aucun droit ou intérêt spéciaux de cette nature au moment de l'admission de l'Albanie dans la Société. En conséquence, l'Ambassade Britannique a l'honneur de prier la Conférence d'accepter cette manière de voir, c'est à-dire que par son admission comme Etat dans la Société des Nations, l'Albanie est devenue ipso facto un Etat souverain et indépendant, bien que la Société ait expressément laissé les frontières indéterminées. Ainsi le statut international de l'Albanie se trouve déjà réglé, et toute décision ultérieure que la Conférence pourrait prendre devrait être fondée sur cette supposition. Dans ces conditions, le seul aspect de la question du statut de l'Albanie, en tant que distincte de celle des frontières, au sujet duquel une décision de la Conférence des Ambassadeurs serait encore nécessaire, aurait trait à la forme de reconnaissance que les Gouvernements alliés devraient employer dans leurs relations avec l'Albanie». (All. L a Conferenza Ambasciatori, CA 133, Parigi, 23 luglio 1921, ASE, CPV, 300)
Il problema del riconoscimento degli interessi italiani in Albania restava quindi aperto. Il 6 agosto 1921, il nuovo Ministro degli Esteri, Tomasi della Torretta, comunicava a Bonin Longare di aver inviato all'Ambasciatore a Londra, De Martino, le seguenti istruzioni:
«Regio Governo ritiene che chiarimenti da noi desiderati circa situazione diplomatica degli alleati e dell'Italia di fronte Albania non debbano trovare ostacolo nel fatto che Albania fu ammessa partecipare Società Nazioni. [...]. Italia infatti non chiede né mandati né altra forma di protezione diretta su Albania non volendo in nessun modo menomarne sovranità e indipendenza chiede invece consenso alleati a tutelare consolidamento Stato albanese e ad impedire che tale sovranità e indipendenza sia da altri menomata epperciò basi fondamentali nostra tesi non sono inconciliabili, ma concordanti per la più proficua realizzazione dello Stato albanese». (Tomasi della Torretta a Bonin Longare, Roma, 6 agosto 1921, ASE, CP, 12)
Quanto alle frontiere albanesi, Tomasi della Torretta scriveva a Bonin Longare, il 27 settembre 1921, nei seguenti termini:
«Regio Governo nel propugnare costituzione Stato albanese indipendente ha costantemente sostenuto che a detto Stato dovessero essere confermate frontiere assegnate all'Albania nel 1913. E poiché Governo inglese nelle recenti discussioni circa formula relativa nostra posizione di fronte Albania ha tenuto nel massimo conto ammissione alla Società delle Nazioni bisognerà ora tenere pur conto che tale ammissione è avvenuta in base al fondamento giuridico che Stato albanese fu creato nel 1913, ha continuato internazionalmente ad esistere attraverso le vicende imposte dalla guerra al suo territorio. Ciò premesso conviene sia affermata in principio intangibilità frontiere 1913 cui definitiva sistemazione al Nord e Est dovrà essere sancita in regolare protocollo analogamente a quanto fu fatto per il Sud». (Tomasi della Torretta a Bonin Longare, Roma, 27 settembre 1921, h. 22.50, ibidem)
Col tempo, le posizioni degli Alleati si avvicinavano. I Governi britannico e francese chiedevano che fossero accettate rettifiche di frontiera in favore del Regno serbo-croato-sloveno; quello italiano, invece, domandava che la Commissione di delimitazione fosse incaricata di decidere in loco sulle richieste di rettifica avanzate dai Governi serbo-croato-sloveno e albanese. Nella seduta del 28 settembre 1921, il Delegato francese, Laroche, dava lettura di un «progetto di formula» sul riconoscimento della situazione speciale dell'Italia in Albania, la cui accettazione era subordinata, tuttavia, alla decisione della Conferenza sulle frontiere albanesi. Nella seduta del 5 novembre 1921, Bonin Longare comunicava alla Conferenza degli Ambasciatori una dichiarazione del Governo italiano, il quale aveva accettato alcune modifiche al confine albanese come proposte dalla Gran Bretagna. Secondo tale dichiarazione:
«Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, s'inspirant des circostances actuelles de la politique internationale se proposait, par l'initiative du règlement de la question albanaise au moyen de la constitution d'un Etat indépendant, et se bornant à sauvagarder des intérêts strictement défensifs, de donner au nouvel Etat la vitalité indispensable pour réaliser la paix ainsi que les relations de bon voisinage avec les Etats limitrophes. Dans ce but seulement, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie a cru nécessaire que les frontières de l'Albanie de 1913 fussent confirmées pour mettre fin, sur la base d'un pacte reconnu par les Grandes Puissances et par les Etats intéressés, à toutes contestations ultérieures qui pourraient mettre en danger l'existence de l'Etat albanais. Toutefois, puisque le Gouvernement britannique, tout en adhérant en principe au maintien des frontières de 1913, estime nécessaire d'y apporter des rectifications au nord et à l'est, le Gouvernement italien, prenant aussi en considération les désir du Gouvernement S.C.S., ne croit pas devoir insister dans son opposition qui était inspirée uniquement par le but sus-indiqué. Le Gouvernement de Sa Majesté estime cependant de son devoir de préciser qu'il a insisté pour le maintien des frontières de 1913 en vue de donner une réglementation plus sûre à l'Etat albanais et pour éviter que la situation faite à la ville de Scutari ne puisse constituer une cause de complications ultérieures [11] . Le Gouvernement de Sa Majesté considère qu'après son adhésion on doit sans autre délai ni discussion, procéder au règlement territorial de l'Etat albanais tel que les Puissances alliées l'ont maintenant décidé d'un commun accord». (Conferenza degli Ambasciatori, CA 150, Parigi, 5 novembre 1921, ASE, CPV, 301)
Il 9 novembre 1921, la Conferenza degli Ambasciatori adottava la Decisione sulle frontiere dell'Albania, così concepita:
«L'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon, Considérant qu'il y a lieu de confirmer le tracé des frontières de l'Albanie, tel qu'il a été établi en 1913 par la Conférence des Ambassadeurs de Londres; Considérant, d'autre part, que les frontières méridionales de l'Albanie ont été fixées sur le terrain par la Commission de délimitation qui a rédigé le Protocole final de ses travaux à Florence, le 17 décembre 1913, et que la Commission de délimitation des frontières Nord et Est a dû interrompre ses travaux en 1914 à cause des hostilités, Décident: I. Les Gouvernements signataires de la présente Décision reconnaissent le Gouvernement de l'Albanie, constituée en Etat souverain et indépendant. II. Une Commission composée de quatre Membres, nommés par les Gouvernements signataires de la présente Décision, sera chargée, dans le plus bref délai, de tracer sur le terrain la ligne-frontière Nord et Nord-Est de l'Albanie, dans les conditions indiquées ci-après. III. A l'effet d'assurer les relations de bon voisinage entre les Etats situés de part et d'autre de la ligne-frontière à tracer, ladite Commission devra tenir compte, autant que possible, des limites administratives et des intérêts économiques locaux. Elle devra, notamment, rectifier le tracé arrêté en 1913 par la Conférence des Ambassadeurs de Londre». (All. H a Conferenza Ambasciatori, CA 151, Parigi, 9 novembre 1921, ASE, CPV, 302)
La Decisione veniva notificata ai Governi albanese, greco e serbo-croato-sloveno, e al Segretario Generale della Società delle Nazioni, Drummond. Infine, la Conferenza degli Ambasciatori decideva che la Dichiarazione relativa agli interessi dell'Italia in Albania, il cui progetto era già stato approvato il 28 settembre 1921, entrasse in vigore contemporaneamente alla Decisione sulle frontiere dell'Albania [12] .
Vedi anche
Bonin Longare a Scialoja, Parigi, 2 giugno 1920, ASE, CP, 11; AP, S, Discussioni, tornata 15 luglio 1920, p. 1244 segg; Conferenza Ambasciatori, CA 128, Parigi, 29 giugno 1921, ASE, CPV, 300; Tomasi della Torretta a Bonin Longare, Roma, 1° agosto 1921, h. 3.40, ASE, CP, 12; Tomasi della Torretta a Bonin Longare, Roma, 23 settembre 1921, h. 10.10, ibidem; Conferenza Ambasciatori, CA 139, Parigi, 28 settembre 1921, ASE, CPV, 301.;
Note
[1]
Testo in Martens, Nouveau Recueil Général de Traités, s. III, t. VIII, pp. 16-19.
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[2]
Testo in Trattati e Convenzioni, v. XXII, p. 360 seg.
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[3]
Testo in Giannini, La questione albanese, Roma, 1925, doc. XVII.
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[4]
Ibidem, doc. II.
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[5]
Testo in Trattati e Convenzioni, v. XXIII, p. 288 segg.
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[6] vedi anche:
485/3 - Il protettorato italiano sull'Albania;
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[7]
Testo in Trattati e Convenzioni, v. XXVI, pp. 429-659.
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[8] vedi anche:
507/3 - La questione del Montenegro;
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[9] vedi anche:
452/3 - L'ammissione dell'Albania alla Società delle Nazioni;
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[10] vedi anche:
1085/3 - L'occupazione serba del Tarabosh;
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[11] vedi anche:
1679/3 - L'occupazione interalleata di Scutari;
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[12] vedi anche:
1202/3 - Gli interessi speciali dell'Italia in Albania;
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INDICI
- Atti Internazionali
- Trattato relativo alle frontiere dei nuovi Stati, Sèvres, 10 agosto 1920
» art. 4 - Trattato di pace, Bulgaria, Grecia, Montenegro, Serbia e Turchia, Londra, 17-30 maggio 1913
- Protocollo di Firenze, 17 dicembre 1913
- Statuto dell'Albania, 10 aprile 1914
- Patto di Londra, Francia, Gran Bretagna, Italia e Russia, 26 aprile 1915
- Decisione sulle frontiere dell'Albania, 9 novembre 1921
- Dichiarazione sugli interessi speciali dell'Italia in Albania, 9 novembre 1921