576/3 - L'ammissione dell'Albania alla Società delle Nazioni

Il 12 ottobre 1920, il Rappresentante ufficioso dell'Albania a Parigi, Fan Noli, chiedeva che l'Albania fosse ammessa alla Società delle Nazioni. La domanda d'ammissione, ricevuta il 19 ottobre dal Segretario Generale della Società, Drummond, veniva considerata regolare e sottoposta all'esame della Quinta Commissione dell'Assemblea. In quel momento, l'Italia non aveva ancora riconosciuto il Governo albanese di Suleiman Bey Delvino, con il quale intratteneva rapporti di fatto ed aveva stipulato il Protocollo preliminare di Tirana del 2 agosto 1920 [1] . Il 5 novembre 1920, il Ministro degli Esteri, Sforza, inviava al Capo della Delegazione italiana alla Società delle Nazioni, Tittoni, le seguenti istruzioni circa l'atteggiamento da tenere in relazione all'ammissione dell'Albania:

«L'ostacolarla sarebbe in contraddizione con le nostre dichiarazioni circa l'indipendenza dell'Albania; il favorirla potrebbe ancora più pregiudicare, nei riguardi degli alleati ed in attesa della soluzione adriatica, la questione albanese in relazione al Patto di Londra (art. 7) a cui dobbiamo per intanto conservare tutto il suo valore [2] ». (Sforza a Tittoni, Roma, 5 novembre 1920, ASE, P 1919-30, 703)

Il 23 novembre, Tittoni informava Sforza che, nella seduta dello stesso giorno della Quinta Commissione, la Delegazione albanese, replicando alle osservazioni delle Delegazioni greca e serbo-croato-slovena circa l'inesistenza di un governo albanese riconosciuto dagli altri Stati, aveva addotto a favore della propria domanda di ammissione l'argomento dell'avvenuto riconoscimento del Governo di Tirana da parte dell'Italia. In proposito Tittoni così scriveva:

«Delegazione albanese [...] difese sua tesi sopratutto nei riguardi internazionali fondandosi su fatto che Italia avrebbe in Albania un Ministro plenipotenziario e che Governo Roma concluse accordo con Governo di Tirana. A richiesta Presidente delegato italiano giusta telegramma di Vostra Eccellenza [...] disse che governo provvisorio albanese fino ad ora non era riconosciuto nemmeno di fatto. Prego telegrafarmi urgenza quale sia precisa condizione giuridica internazionale nostro Ministro in Albania e natura giuridica esatta accordo stipulato [...] e se ha qualche altra direttiva da darmi oltre quella che già ebbi». (Tittoni a Sforza, Ginevra, 23 novembre 1920, h. 21.00, ibidem)

Pochi giorni dopo, Sforza così chiariva a Tittoni la posizione del Governo italiano rispetto all'Albania:

«Regio Governo non ha accordato riconoscimento ufficiale al Governo provvisorio albanese pur non essendo contrario a indirizzare la sua politica nel senso di favorire indipendenza Albania sempre in quanto potrà con ciò salvaguardare i diretti interessi italiani. Rapporti che agenti italiani hanno avuto ed hanno con agenti albanesi come conseguenza occupazione militare Albania da parte Italia durante guerra ed armistizio sono dal Regio Governo ritenuti rapporti di fatto intercedenti tra predetti agenti ed autorità albanesi che di fatto detengono potere. In conseguenza di ciò Castoldi benché Ministro plenipotenziario di grado è a Durazzo in qualità di agente ufficioso incaricato mantenere siffatti rapporti. Egli non è munito di lettere credenziali né fu mai accreditato presso Governo albanese. Analogamente Regio Governo non ha Consoli né a Scutari né a Valona ove sono incaricati della tutela degli interessi italiani due agenti ufficiosi e perciò senza exequatur. Accordo Tirana dovette essere concluso con predetto Governo di fatto albanese per regolare questioni derivanti da rimpatrio nostre truppe da Valona in conseguenza mobilitazione. Il R. Governo considera che detto accordo abbia nei riguardi degli alleati semplice carattere di res inter alios acta » [3] . (Sforza a Tittoni, Roma, 26 novembre 1920, ibidem)

Il 2 dicembre 1920, il Delegato italiano alla Quinta Commissione, Pagliano, in relazione all'ammissione dell'Albania, dichiarava:

= L ' Italie en cette matière veut suivre une ligne de conduite très simple, très claire, un programme très libéral et conforme à la justice internationale. L'Italie considère que l'admission des Etats peut favoriser le développement de leurs institutions dans un sens démocratique et en même temps assurer une plus complète exécution de leurs engagements internationaux» (S.d.N., Première Assemblée, Cinquième Commission, 1920, p. 13).

Sforza, ribadendo le precedenti istruzioni, così telegrafava a Tittoni:

Ove questione pongasi Italia non deve fare ostacolo alcuno entrata Albania e può nuocere che albanesi non rendendosi conto ragioni giuridiche pensino Italia opponesi loro desiderio (Sforza a Tittoni, Londra, 5 dicembre 1920, ASE, P 1919-30, 703).

Nella seduta del 6 dicembre della Quinta Commissione, Pagliano precisava ancora la natura dei rapporti italo-albanesi, con la seguente dichiarazione:

«Le Royaume d'Italie est représenté en Albanie par des agents italiens qui entretiennent avec les autorités albanaises, détenant actuellement le pouvoir, des rapports de facto, en vue de régler les questions soulevées par l'occupation militaire de l'Albanie par l'Italie, pendant la guerre et l'armistice. Le Commandeur Castoldi, résidant maintenant à Durazzo, a le titre de Ministre Plénipotentiaire, mais ce n'est pas en cette qualité qu'il a été envoyé en Albanie; en fait, il n'a pas de lettre de créance et n'a pas été accrédité auprès du Gouvernement Albanais. Le Gouvernement Italien n'a pas de consuls en Albanie et les agents qui ont charge des intérêts italiens à Scutari et Vallona n'ont pas reçu l'exequatur. Les accords de Tirana, sont des conventions conclues avec le Gouvernement de facto de Tirana, en vue de régler les questions soulevées par le rapatriement des troupes italiennes de Vallona. A l'heure présente, le Gouvernement Italien n'a reconnu, ni de jure, ni de facto le Gouvernement Albanais». (ibidem, p. 670)

Il Rapporto circa l'ammissione di nuovi Membri redatto dalla Quinta Commissione, nel sottolineare che il Governo albanese non era stato riconosciuto da alcuna Potenza, menzionava la dichiarazione di Pagliano nei seguenti termini:

«Il y a bien à présent en Albanie un agent officieux de l'Italie et un agent de l'Albanie à Rome; mais le représentant de l'Italie nous a fait une déclaration [...] d'où il suit que ces faits n'impliquent en rien la reconnaissance du Gouvernement albanais par l'Italie. Il semble également que certaines négociations aient eu lieu entre l'Albanie et la Grèce et entre l'Albanie et la Serbie; néanmoins, les représentants de la Serbie et de la Grèce nous ont assuré qu'elles n'impliquaient pas davantage une reconnaissance du Gouvernement albanais. Notre opinion est donc qu'on ne peut pas dire que le Gouvernement albanais soit, à l'heure actuelle, reconnu de jure ni, conformément à ce qui précède, reconnu de facto par aucune autre Puissance». (ibidem, p. 669)

Nella stessa seduta del 6 dicembre, la Quinta Commissione chiedeva pertanto che si aggiornasse l'ammissione = jusqu ' à ce que le statut international de l ' Albanie ait été clairement établi (ibidem, p. 668). Poiché l'Assemblea decideva di non ritardare ulteriormente l'ammissione dell'Albania, nella seduta plenaria del 17 dicembre 1920 il Delegato italiano, Schanzer, faceva la seguente dichiarazione:

= Je déclare qu ' en vertu des principes généraux desquels nous nous inspirons et dans le désir que l ' Albanie soit un élément de paix et d ' ordre dans la Péninsule des Balkans, nous donnons un vote affirmatif à la demande d ' admission de l ' Albanie (S.d.N., Première Assemblée, Séances plénières, 1920, p. 8).

L'Assemblea decideva di ammettere l'Albania alla Società delle Nazioni, a condizione che tale Stato adottasse misure idonee ad assicurare l'applicazione dei principi generali contenuti nei trattati sulle minoranze [4] . Il riconoscimento dell'Albania avveniva poi, con atto collettivo delle Potenze Alleate, il 9 novembre 1921 [5] .

Note

[1] vedi anche: 239/3 - Il Protocollo preliminare di Tirana;
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[2] L'art. 7 del Patto di Londra del 26 aprile 1915 così disponeva: = L ' Italie sera chargée de représenter l ' Etat d ' Albanie dans ses relations avec l ' étranger (Trattati e Convenzioni, v. XXIII, p. 288).
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[3] vedi anche: 452/3 - L'ammissione dell'Albania alla Società delle Nazioni;
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[4] vedi anche: 379/3 - La protezione delle minoranze in Albania;
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[5] vedi anche: 422/3 - Il riconoscimento del Governo albanese;
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