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1194/3 - Il progetto di mandato britannico sulla Palestina
Nel maggio 1922, il Delegato italiano alla Società delle Nazioni, Imperiali, riceveva il progetto, in ventotto articoli, contenente la disciplina del mandato che la Gran Bretagna avrebbe esercitato sulla Palestina, progetto da sottoporre, a norma dell'art. 22 del Patto, all'approvazione del Consiglio della Società delle Nazioni [1] . Il mandato sulla Palestina, inoltre, era previsto dall'art. 95 del Trattato di pace con la Turchia firmato a Sèvres il 10 agosto 1920 [2] . L'art. 1 del progetto era concepito in questi termini:
«His Britannic Majesty shall have the right to exercise as Mandatory all the powers inherent in the Government of a Sovereign State, save as they may be limited by the terms of the present Mandate». (Osservazioni sul progetto di mandato britannico per la Palestina, Ginevra, 20 maggio 1922, ASE, P 1919-30, 1571)
Il Governo italiano svolgeva, al proposito, le seguenti considerazioni:
«L'art. 1° non conferisce all'Inghilterra un semplice mandato, ma l'esercizio di tutti i poteri inerenti a uno Stato Sovrano "salvo in quanto essi possano essere limitati dai termini del mandato". Questa condizione è troppo vasta e generica; essa non sembra corrispondente a quanto è disposto nell'art. 22 del Patto della Società delle Nazioni, circa il carattere di semplice consigliere e guida che deve avere il mandatario nei paesi "di cui può essere provvisoriamente riconosciuta l'esistenza come nazioni indipendenti". La dizione di cui sopra è inoltre pericolosa per il fatto che mentre l'art. 94 del Trattato di Sèvres riconosce esplicitamente la Siria e la Mesopotamia come nazioni indipendenti [3] , un'eguale dichiarazione non è inserita nell'art. 95 del Trattato di Sèvres relativo alla Palestina. Occorre inoltre osservare che l'articolo analogo per il mandato sulla Mesopotamia (art. 1°) non contiene tale indeterminata dizione, ma si limita a stabilire che nel più breve termine possibile, in ogni caso non oltre i tre anni (termine che sembra eccessivo) dall'entrata in vigore del mandato, il mandatario preparerà una legge organica per la Mesopotamia, legge che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio della Lega delle Nazioni, e che sarà preparata in consultazioni con le autorità locali e tenendo conto dei diritti, interessi e desideri di tutti gli abitanti del territorio di mandato. Lo stesso articolo aggiunge che tale legge dovrà contenere provvidenze atte a facilitare il progressivo sviluppo della Mesopotamia in uno Stato indipendente. E' evidente la differenza fra i diritti del mandatario per la Mesopotamia, quali derivano da tale articolo, e quelli assai più lati derivanti dalla dizione dell'art. 1° del Mandato per la Palestina, giusta il quale l'Inghilterra potrà modificare e disporre di tutto secondo i propri intendimenti, soprattutto quando si consideri che le clausole contenute nei successivi articoli del mandato palestinese sono in genere seguiti da restrizioni di elastica interpretazione, tali da facoltizzare il mandatario ad agire a proprio talento. Sembrerebbe quindi più conveniente formulare il testo dell'art. 1° in analogia a quello del mandato per la Mesopotamia; dicendo all'incirca che l'Inghilterra ottiene il mandato sulla Palestina, nell'intento di facilitare, con i suoi consigli e la sua guida nell'amministrazione, il progressivo sviluppo della Palestina quale Stato indipendente; e che essa dovrà, entro un termine prefisso, (un anno ad es.) sottoporre al Consiglio della Lega delle Nazioni una legge organica, la quale verrà elaborata consultando le Autorità locali e tenendo conto dei diritti, interessi e desideri di tutti gli abitanti, nonché della decisione degli Alleati circa la costituzione in Palestina di una National home ebraica». (ibidem)
Il successivo art. 12 verteva, in particolare, sulle relazioni internazionali del territorio:
«The Mandatory shall be entrusted with the control of the foreign relations of Palestine, and the right to issue exequaturs to consuls appointed by foreign Powers. It shall also be entitled to afford diplomatic and consular protection to citizens of Palestine when outside its territorial limits». (ibidem)
Imperiali commentava tale articolo nei seguenti termini:
«Il fatto che le relazioni estere si svolgono pel tramite del mandatario non deve significare l'assoluto disconoscimento dello Stato palestinese come Stato indipendente, secondo quanto risulta dall'art. 22 del patto della Società delle Nazioni e per analogia con l'art. 94 del Trattato di Sèvres. Onde i rappresentanti esteri dovrebbero essere accreditati presso il costituendo Governo palestinese, il quale dovrebbe anche rilasciare gli exequatur ai consoli. In tal senso dovrebbe essere modificato l'art. 12 del progetto di mandato, - cercando una formula che salvaguardi anche almeno formalmente il diritto di rappresentanza all'estero degli Stati sotto mandato». (ibidem)
Imperiali aggiungeva inoltre le seguenti considerazioni di ordine generale:
«Dal confronto fra il progetto di mandato britannico per la Palestina e quello della Mesopotamia, appare chiara la cura, anzi la preoccupazione inglese di dare al mandato palestinese un carattere speciale, evitando tutto ciò che possa far considerare la Palestina come Stato indipendente, pur sotto la guida e il consiglio di una potenza mandataria. Tale distinzione del mandato palestinese da quello mesopotamico e siriano è già formulata nel trattato di Sèvres; mentre infatti l'articolo 94 di esso dice che "le Alte parti contraenti sono d'accordo nel riconoscere provvisoriamente la Siria e la Mesopotamia come Stati indipendenti, alla condizione che il consiglio e la guida di un mandatario ne guidino l'amministrazione fino al momento in cui essi saranno capaci di condursi da soli," l'articolo 95 stabilisce solo che "le Alte parti contraenti sono d'accordo per confidare l'amministrazione della Palestina a un mandatario" che sarà responsabile della messa in esecuzione della dichiarazione Balfour [4] etc; e non accenna affatto né all'attuale provvisorio riconoscimento della Palestina come Stato indipendente, né al termine del mandato quando la Palestina sarà in grado di condursi da sé. Differenza analoga si riscontra fra il preambolo del progetto di mandato palestinese e quello mesopotamico. In quest'ultimo è esplicitamente richiamata l'indipendenza dello Stato mesopotamico, mentre in quello palestinese non se ne fa parola. Analogamente nel testo del progetto di mandato per la Mesopotamia si parla continuamente di un "Governo della Mesopotamia", mentre nel testo del progetto di mandato per la Palestina si usa l'espressione "l'amministrazione della Palestina", ma mai quella di Governo della Palestina. E' da osservare che tutti i mandati A (Siria, Palestina, Mesopotamia) hanno la loro prima origine nella disposizione del 4° capoverso dell'art. 22 del patto della Lega delle Nazioni, che suona così: "Alcune comunità che appartenevano prima all'Impero turco hanno raggiunto un grado di sviluppo tale che la loro esistenza come nazioni indipendenti può essere provvisoriamente riconosciuta, salvo il consiglio e l'assistenza amministrativa di una Potenza mandataria finché non saranno in grado di reggersi da sé". Da questa disposizione nulla può dedursi che autorizzi l'Inghilterra a fare alla Palestina, un trattamento diverso dagli altri Stati sotto mandato, non riconoscendola provvisoriamente come Stato indipendente e non stabilendo esplicitamente la temporaneità del mandato, quasi come se la Palestina avesse raggiunto un grado di civiltà inferiore alla Mesopotamia. Né può dirsi che la speciale situazione d'inferiorità in cui è messa la Palestina è causata dall'obbligo assunto dall'Inghilterra di dare pratica attuazione alla dichiarazione Balfour relativa alla costituzione in Palestina di una sede nazionale degli ebrei. Tale dichiarazione, se bene intesa, importa solo l'obbligo di assicurare, mediante opportune disposizioni nel progetto di mandato, il rifugio, la difesa dal culto e la tranquilla residenza in Palestina degli ebrei che desiderano stabilirvisi, ma non implica evidentemente una così radicale trasformazione del mandato palestinese». (Aggiunta alle osservazioni relative al progetto di mandato inglese per la Palestina, all. a Lago a Schanzer, Roma, 7 maggio 1922, ibidem)
Il 24 luglio 1922, il Consiglio della Società della Nazioni approvava il testo del mandato, sostituendo, all'art. 1, il riferimento a «tutti i poteri inerenti ad uno Stato sovrano», con quello ai «pieni poteri di amministrazione e legislazione» [5] .
Vedi anche
Schanzer a De Martino, Roma, 16 luglio 1922, h. 14.00, ASE, P 1919-30, 1571; Balfour a De Martino, Londra, 21 luglio 1922, ASE, P 1919-30, 1457; Imperiali a Schanzer, Ginevra, 13 settembre 1922, ASE, P 1919-30, 1571; Tomasi della Torretta a Mussolini, Londra, 18 agosto 1923, ASE, P 1919-30, 1573; Modifiche proposte dal Foreign Office all'Accordo italo-britannico circa il mandato palestinese, s.d., ASE, P 1919-30, 1457; Tomasi della Torretta a Mussolini, Londra, 14 gennaio 1925, ASE, P 1919-30, 1458; Mussolini a Tomasi della Torretta, Roma, 11 maggio 1926, h. 2.00, ASE, P 1919-30, 1459;
Note
[1]
Per il testo dell'art. 22 del Patto vedi nota...
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[2]
Testo in Trattati e Convenzioni, v. XXVI, pp. 486-487.
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[3] vedi anche:
1193/3 - Il progetto di mandato francese sulla Siria ed il Libano;
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[4] vedi anche:
1195/3 - La National Home ebraica;
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[5]
S.d.N., J.O., 1922, p. 1007 segg.
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INDICI
- Atti Internazionali
- Patto della Società delle Nazioni, 28 giugno 1919 (La data è quella della firma del Trattato di Versailles, primo dei Trattati di pace conclusi alla Conferenza di Parigi, nei quali il Patto della Società delle Nazioni era inserito)
» art. 22 - Trattato di pace con la Turchia, Sèvres, 10 agosto 1920
» art. 94 - Trattato di pace con la Turchia, Sèvres, 10 agosto 1920
» art. 95

